Dirigenti
Ultima modifica 5 gennaio 2023
Comma 1)
Con riferimento ai titolari d'incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti e informazioni:
-
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
- il curriculum
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo d'indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
Comma 1 - bis)
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari d'incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari d'incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo d'indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. ...
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Nel Comune di Reggiolo non è prevista la presenza di dirigenti.